Appalto di servizi o somministrazione di personale? La Giurisprudenza Amministrativa fa un po’ di chiarezza
Con la sentenza n. 1571 del 12 febbraio 2018, il Consiglio di Stato (CdS) ha illustrato la differenza tra appalto di servizi e somministrazione di personale, annullando un bando erroneamente impostato da una Asl. Una pronuncia che riporta l’attenzione sul concetto di “appalto genuino” e sui tre principali elementi distintivi: autonomia organizzativa, mezzi propri e rischio d’impresa.
Infatti il CdS, per motivare la sentenza di riforma del primo pronunciamento del Tar, ha operato una disamina dei documenti di gara alla luce delle tre caratteristiche che contraddistinguono l’appalto genuino. Esse, come è noto, consistono nell’assunzione da parte dell’appaltatore del potere di organizzazione dei mezzi necessari allo svolgimento dell’attività richiesta, del potere direttivo sui lavoratori impiegati nella stessa e del rischio di impresa.
Ebbene, il CdS, dopo un’attenta analisi degli atti di gara, non ha rinvenuto le caratteristiche sopra esposte: “La disamina in concreto dei contenuti del contratto – scrivono i giudici – smentisce la qualificazione giuridica ad esso assegnata dalla ASL e conduce a ravvisarvi una somministrazione di lavoro. Per tutte le ragioni esposte, l’appello è fondato e determina, in riforma della sentenza impugnata, l’accoglimento del ricorso di primo grado e il conseguente annullamento degli atti con esso gravati”.